Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had dismissed the defendant's claims regarding criminal liability and the characterization of the offense based on the quantity of drugs and cash possession. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court must present new legal grounds; mere repetition of arguments already decided by the lower court renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE IESO ALESSANDRO nato a PAGO VEIANO il 30/06/1973 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro De Teso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riguardo al giudizio di responsabilità (atteso che la sentenza non merita critica alcuna in punto di adeguatezza e linearità dell'argomentare, coerentemente ribadito anche riportando tratti della sentenza appellata, rispetto alla ritenuta ascrivibilità della sostanza al prevenuto e alla finalità illecita della detenzione), sia in relazione alla qualificazione del fatto (quella sollecitata dalla difesa, in termini di lieve entità della offensività del fatto, appare immediatamente smentita dal riferimento al tenore inequivoco dei dati offerti dalla quantità e qualità della sostanza e dall'ingiustificato possesso di ingenti somme in contanti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.