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Ordinanza — n. 41228/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic complaints contradicting trial facts and prior rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41228/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances were generic and failed to align with the specific facts of the trial. The appellant's claims regarding the witness's testimony were immediately contradicted by the nature of the case and other investigative findings. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic complaints that contradict the specific facts of the trial or merely reproduce issues already adequately examined by the trial court are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic complaints contradictory facts prior rulings procedural costs falsa dichiarazione della parte testimonianze contraddittorie carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
3, primo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3, primo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNA GIOCONDA nato a NARDO' il 04/05/1938 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gioconda Dell'Annqavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, genericamente supportate da indicazioni di principio che mal si attagliano alla regiudicanda, sono per un verso manifestamente inconferenti quanto alla affermata rappresentazione, da parte della prevenuta, nel corso della escussione che ha dato luogo al fatto contestato, di fatti riferiti in termini coincidenti alla percezione che la stessa ne aveva avuto (aspetto immediatamente e ontologicamente contradetto dalle connotazioni della fattispecie, legata al raffronto tra il contenuto della querela originariamente resa dall'imputata, riscontrato da altre emergenze istruttorie, e quanto dalla stessa dichiarato nel corso della testimonianza) e per altro meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto alla potenzialità della falsa testimonianza rispetto alla definizione del giudizio relativo alla detta escussione: si veda pag. 3, primo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ann ende. Così deciso il 23 settembre 2022.