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Ordinanza — n. 41227/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding non-taxed plea bargain violations under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41227/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing an erroneous factual qualification, but the Court found this did not constitute a clear legal violation under the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to the specific statutory exceptions; general claims of factual error without clear legal deviation are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal Art 448 c.p.p. Art 610 c.p.p. legal violation factual qualification procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GAOUT BOUCHRA nato 11 13/06/1970 avverso la sentenza del 20/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMAdato-av-viso udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di El gaftit Bouchra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che attiene solo apparentemente a una prospettata erronea qualificazione del fatto ma che in realtà non si lega, in termini di immediata evidenza, ad una palese «difformità» tra i contenuti della richiesta e quelli della valutazione spesa sul punto dal decidente, contrastata dall'impugnazione facendo piuttosto leva su approfondimenti in fatto marcatamente estranei alla verifica demandata in siffatti casi alla Corte; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.