Criminal appeal dismissed as merely reproducing already adjudicated facts regarding drug quantity and circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The defendant argued for a lighter classification of the crime based on the quantity of drugs involved, but the appellate court had already conducted a comprehensive global assessment considering the specific circumstances and variety of substances. Consequently, the court ruled that the facts were incompatible with a minor offense classification, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 1 legge 115/2012; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, lacking new elements or logical gaps in the previous judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZIC TAYSON nato a AGRIGENTO il 05/12/1997 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Tyson Lazic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo al tema della qualificazione del fatto, privilegiata in sentenza (ai sensi del comma 1 dell'art. 73 Tus in luogo di quella di cui al comma 5 dello steso testo di legge) all'esito di una valutazione globale e complessiva, estranea a vuoti logici, di tutti i costituiti oggettivi propri della disposizione rivendicata dalla difesa siccome rassegnati dalla odierna vicenda in fatto, (valutazione) conclusasi dando un coerente rilievo recessivo al modesto dato qualitativo della sostanza detenuta e ceduta a fronte degli ulteriori indici rassegnati dalle modalità e dalle circostanze dell'azione nonché dalla tipologia, dalla varietà e dal peso delle sostanze stesse, così da ritenere incompatibile la vicenda a giudizio con l'ipotesi di lieve entità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso il 23 settembre 2022.