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Ordinanza — n. 41225/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific facts regarding drug trafficking intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41225/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Utech inadmissible. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Criminal Code regarding drug trafficking, but the lower court's appeal did not challenge this specific legal point. The court ruled that the appeal was too brief to support a judgment on responsibility without clarifying the missing elements required for the alleged violation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.: An appeal to the Court of Cassation must specifically identify the legal violation and the factual elements omitted in the lower court's judgment; a generic or insufficiently detailed appeal lacking these specificities renders the recourse inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking intent Article 129 Criminal Code procedural defect Court of Cassazione imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UTECH FRANCESCO nato a NAPOLI il 07/01/1993 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Utech avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nella sua estrema sinteticità contrasta il giudizio di responsabilità sotto il versante della finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta dal prevenuto, senza precisare gli elementi pretermessi nell'ottica della prospettata violazione dell'ad 129 cpp a fronte di un appello che non poneva in discussione il profilo ora addotto con il ricorso di legittimità, rimasto estraneo al gravame di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.