Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic arguments failing to challenge the summary trial's denial of mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Giardina's appeal inadmissible, ruling it merely reproduced generic criticisms already addressed in the lower court's judgment. The appellant argued against the denial of mitigation under Article 62 bis of the Penal Code, but the court found these points lacked novelty and did not undermine the appellate court's logical evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and Giardina was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces generic arguments already considered by the court of first instance without presenting new, specific grounds that could alter the substantive judgment on mitigation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA LUIGI nato a SIRACUSA il 11/03/1989 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Giardina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché volto a contrastare il giudizio speso dai giudici del merito nel denegare le attenuanti di cui all'art 62 bis cp riproducendo argomenti di censura che, nella loro genericità, sono meramente riproduttivi dei profili di critica già prospettati con l'appello o si rivelano eccentrici rispetto al tema di giudizio ( la valorizzazione al fine che occupa della scelta del rito abbreviato) e che dunque non scalfiscono la valutazione resa sul punto dalla Corte del merito, che si è rivelata immune da incoerenze logiche e, sul piano della relativa adeguatezza, nella sua sinteticità, coerente al laconico tenore della doglianza esposta con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.