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Ordinanza — n. 41220/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing determination despite adequate lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41220/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its extreme genericity concerning the determination of punitive treatment. Although the appealed judgment from the Court of Appeal of Palermo was well-motivated and adequately examined the defense's arguments, the cassation petition failed to provide specific grounds. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal regarding sentencing determination is inadmissible if it lacks specific grounds and is merely generic, even when the lower court's decision is sufficiently motivated and based on a proper examination of defense arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement sentencing determination review procedural costs award adequate lower court reasoning adeguamento della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRETTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/04/1969 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Berretta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente, in termini di estrema genericità, alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.