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Ordinanza — n. 41219/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as merely repetitive of already rejected arguments regarding drug quantity thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41219/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments previously rejected by the lower court. The defendant argued for a different legal qualification of the drug offense based on specific facts, but the appellate court had already thoroughly examined and dismissed these points. The supreme court upheld the lower court's decision, ruling that the appeal offered no new legal grounds to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of arguments already rejected by the court of first instance without presenting new legal grounds or substantive changes to the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments doctrine drug quantity thresholds legal qualification of facts court of cassazione procedure reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORGOVAN VICTOR FILIP nato il 13/06/1981 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Victor Filip Iorgovan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, legati alla mancata qualificazione del fatto in termini coerente all'ipotesi di cui all'ad 73 comma 5 Tus, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito guardando ad una complessiva valutazione di tutti i tratti costitutivi della fattispecie rivendicata dalla difesa ed escludendone la configurabilità alla luce della rimarcata valenza dirimente coerentemente ascritta al dato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta dal prevenuto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.