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Ordinanza — n. 41218/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of reasoning regarding sentencing under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41218/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Di Cosimo inadmissible. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasoning for its sentencing decision under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim as generic, noting the appeal focused on factual qualification rather than sentencing responsibility and that the first instance judge had already adequately addressed the arguments.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint regarding the lack of reasoning is generic and does not specifically challenge the sentencing responsibility of the accused, especially when the first instance court has already properly evaluated the arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic lack of reasoning sentencing under Art 129 factual qualification vs sentencing Cassazione procedural ruling motivo legale d'esclusione punibilità esclusione della responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSIMO DOMENICO nato a BARI il 26/06/1996 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Di Cosimo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con il secondo motivo di deduce in termini di inaccettabile genericità il difetto di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una decisione ai sensi dell'art 129 cpp, peraltro a fronte di un appello che non metteva in gioco la responsabilità dell'imputato ma solo la diversa qualificazione da ascrivere al fatto, aspetto, quest'ultimo, contrastato con il primo motivo ma riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le valutazioni spese alla pagina 6, terz'ultimo capoverso, nell'escludere la modesta offensività del fatto alla luce di una complessiva e non manifestamente illogica valutazione di tutte le componenti prese in considerazione dall'art 73 , comma 5, TUS); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.