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Ordinanza — n. 41217/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns sentencing and recidivism determination, not legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41217/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted in a legality proceeding. The appellant challenged the first instance judgment regarding the imposition of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances, arguing insufficient motivation. The court rejected these arguments, noting that the lower court adequately examined the criminal history and the gravity of the offense to justify the sentencing conclusions.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation in criminal proceedings are inadmissible if they concern the determination of the punitive treatment or the recognition of recidivism, as these fall within the exclusive jurisdiction of the trial courts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism determination sentencing discretion legality proceeding limits generic mitigating circumstances recidiva nell'infrazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPONI CARLO nato a TIVOLI il 10/10/1985 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Pomponi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente al riconoscimento della recidiva e al diniego delle generiche) malgrado la sentenza impugnata sia sorretta, sui temi posti in discussioni, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( si veda l'argomentare speso a pagina 5, dal secondo capoverso in poi, sia sul giudizio di maggiore riprovevolezza ascritto al fatto giudicato alla luce del pregresso percorso criminale del ricorrente tale da validare la conclusione del primo giudice sulla recidiva, sia il riferimento alla gravità del fatto ostativo nonché ai precedenti del prevenuto, a sostegno del diniego delle generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.