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Ordinanza — n. 41216/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges trial court's fact-finding and qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41216/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on arguments not permitted in the stage of legality. The appellant challenged the lower court's finding of personal use of drugs and its specific legal qualification under Article 73 of the Tuscan Law. The court rejected these grounds as mere reproductions of issues already thoroughly examined and dismissed by the territorial court during the merits phase.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals in the stage of legality are inadmissible if they challenge the factual findings or the qualification of the act by the court of first instance, as these issues must be raised through specific complaints during the merits phase.

Parole chiave

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stage of legality inadmissible appeal factual findings qualification of act reproductive grounds imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
Art. 73 Tus
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BONA DIEGO nato a ROMA il 01/10/1981 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Di Bona avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, diretti, in particolare, a mettere in discussione il giudizio di responsabilità ( per l'asserito uso personale della sostanza detenuta) e la qualificazione data al fatto dai Giudici di merito ( il comma 1 dell'art 73 Tus in luogo del comma 5), contrastati tramite doglianze meramente riproduttive dei profili di censura prospettati con il gravame di merito, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale all'esito di una valutazione del compendio istruttorio priva di manifeste incongruenze logiche ( si veda la pagina 2, dal secondo al quarto capoverso dedicato ai motivi sul primo tema e dall'ultimo capoverso in punto di qualificazione, coerentemente validata alla luce di una complessiva considerazione dei costituti propri della disposizione invocata dalla difesa, valorizzati alla luce delle specifiche connotazione del fatto a giudizio e dando coerente rilievo al dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022