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Ordinanza — n. 41215/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute generality; prior appeal lacked specific liability grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41215/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its absolute generality regarding criminal liability. The appellant's prior appeal to the Court of Appeal of Naples only requested a different factual qualification and milder sentencing without addressing specific liability grounds. Consequently, the court ruled that the current appeal contradicts the earlier judgment's scope and dismissed it under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 2, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and does not attach the judgment of liability to specific grounds previously raised in the appeal of merit.

Parole chiave

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absolute generality criminal appeal inadmissibility prior appeal grounds liability attachment Code of Criminal Procedure procedural dismissal irresponsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 2, lett. a) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLESA ALESSANDRO nato a TORRE ANNUNZIATA il 28/02/2020 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Plesa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta in termini assoluta genericità il giudizio di responsabilità non attinto in precedenza dai rilievi articolati con il gravame di merito (che sollecitava solo una diversa qualificazione del fatto nonchè la concessione delle generiche e un più mite trattamento sanzionatorio) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.