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Ordinanza — n. 41214/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible substantive arguments on intent and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41214/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on substantive arguments prohibited in a legality proceeding. The appellant challenged the lower court's findings on criminal intent and recidivism, claiming logical flaws in the reasoning regarding the subjective element of the alleged slander and the calculation of the recidivism period. The court rejected these claims, noting that the appealed judgment provided a linear, coherent, and exhaustive analysis of the procedural data necessary to establish the subjective intent and the specific danger derived from the identity of the offense, thereby rendering the appellant's censure legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if they rely on substantive censure of the lower court's reasoning regarding criminal intent or recidivism, as such arguments are reserved for the trial phase and the judgment must be accepted if it demonstrates logical coherence and adequate examination of defensive submissions.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal criminal intent recidivism assessment substantive censure recidiva nell'infrazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA LUIGI nato a CASORIA il 28/11/1951 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Vinciguerra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità e in particolare quanto al giudizio di responsabilità, lamentando asserite carenze argomentative con riguardo, in particolare alla ritenuta sussistenza del dolo inerente alla calunnia contestata all'imputato, aspetto che per contro che la lettura del provvedimento impugnato smentisce con evidenza, essendo lo stesso connotato da lineare e coerente logicità e da una puntuale ed esauriente disamina dei dati processuali diretti a disvelare l'elemento soggettivo della condotta contestata ( si veda la pagina 3 della motivazione, dal penultimo capoverso); quanto alla ritenuta recidiva perchè la sentenza impugnata anche sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( dando rilievo alla maggiore pericolosità del ricorrente ricavabile dal fatto a giudizio in ragione della identità del titolo di reato posto a fondamento della precedente condanna, aspetto dirimente alla luce della peculiarità del reato contestato); quanto alla maturata prescrizione prima della sentenza gravata, non avendo la difesa considerato gli effetti della recidiva contestata e ritenuta sul termine utile alla (rivendicata ragione di) estinzione del reato, nel caso non maturata alla data della decisione di appello: rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod, proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 202