Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because all raised grounds were merely reproductions of arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged a conviction for threatening conduct, arguing against the functional link between the threat and the official act, the inapplicability of a specific mitigating circumstance, and the exclusion of general mitigating factors. The court ruled that since the lower court had already provided correct legal reasoning on these specific points, the appeal lacked the requisite novelty required for admissibility in a court of last instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DULE ERION nato il 27/07/1978 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Erion Dule avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione al collegamento funzionale tra la condotta minatoria oppositiva e l'atto d'ufficio realizzato dal soggetto qualificato ( si vedano le pagg. 4, 5), sia in ordine alla inapplicabilità alla specie della scriminante di cui all'ad 393 bis cp ( si veda pag.5, 6, anche in relazione alla puntuali valutazioni spese per escluderne il portato anche sotto il versante meramente putativo), sia in relazione alle attenuanti generiche (escluse con motivazione compiuta e non illogica dando rilievo alla intensità del dolo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così deciso il 23 settembre 2022.