Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the lower court. The defense argued for a different factual qualification based on specific drug quantities and income inconsistencies, but the appellate court had already addressed these points with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds merely reproduce points of criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRASSIA ANTONELLA nato a ROMA il 09/12/1978 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonella Ingrassia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo, diretto a rivendicare una diversa qualificazione dei fatti ( da ricondurre all'ipotesi di cui all'ad 73, comma 5, Tus in luogo di quella privilegiata dalla Corte del merito) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( mettendo in luce, in termini di incompatibilità con l'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa, il rilevante dato quantitativo e qualitativo delle sostanze, do diversa natura, detenute lette alla luce della inconsistenza reddituale della prevenuta, così da ritenere adeguatamente strutturata l'attività illecita sottesa); il secondo motivo diretto ad attingere la tenuta motivazionale della decisione gravata quanto alla congruità dell'aumento apportato per la continuazione è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata, anche in parte qua, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( punto 4.1.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mnnende. Così deciso il 23 settembre 2022