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Ordinanza — n. 41210/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on sentencing as they lack logical foundation and rely on generic omissions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41210/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Catalanotti, Navarro, and Giovannoni inadmissible. The court found the appeals insufficient because they attacked the sentencing determination despite the lower court's adequate reasoning, relied on generic omissions of evidence, and improperly suggested a substantive re-evaluation of the penalty. Consequently, the appeals were rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals challenging the determination of the punitive treatment are inadmissible if they lack logical foundation, rely on generic omissions of elements, or improperly solicit a substantive re-evaluation of the penalty rather than addressing legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing review generic omissions logical foundation substantive re-evaluation Article 616 c.p.p. joint appeals attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CATALANOTTI MATTEO nato a ROMA il 02/03/1999 NAVARRA FABIO nato a TORINO il 25/07/1970 GIOVANNONI THOMAS nato a ROMA il 11/08/1994 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Matteo Catalanotti, Thomas Giovannoni e NAvA(2...a.A Fabiovàvverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse dei ricorrenti; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto perché fondata su valutazioni che il ricorso contrasta del tutto inadeguatamente, sia perché si adduce (per tutti e tre i ricorrenti) la pretermissione di elementi ( la confessione resa dai tre prevenuti in sede di convalida da valorizzare quanto alle generiche non riconosciute ai primi due ricorrenti e al giudizio di prevalenza tra circostanze quanto al Navarro) evocati in termini di assoluta genericità (così da impedire a monte alla corte di verificarne l'incidenza decisoria), sia perchè prospetta profili di asserita intrinseca contraddittorietà nel valutare le posizioni del Catalanotti e del Giovannoni che, piuttosto che incrinare la tenuta logica della motivazione resa in sentenza, si risolvono in una sostanziale sollecitazione a una rivalutazione nel merito del tema inerente la congruità della pena, all'evidenza eccentrica rispetto alla verifica di legittimità rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembr