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Ordinanza — n. 41209/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41209/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41209/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA CRISTIANO nato a ROMA il 26/12/1987 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cristiano Manca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché diretto a contrastare l'assenza di motivazione in relazione alla confermata recidiva a fronte di una doglianza sul punto prospettata in appello senza alcuna specificità critica tanto da dover essere ritenuta inammissibile da questa Corte ( con giudizio reso ora per allora) e conseguente indifferenza al fine della pretermissione valutativa del tema da parte della Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41209/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.

Parole chiave

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recidiva riconsiderazione impugnabilità della decisione di rinvio motivi di revisione decadenza dal diritto di regresso importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA CRISTIANO nato a ROMA il 26/12/1987 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cristiano Manca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché diretto a contrastare l'assenza di motivazione in relazione alla confermata recidiva a fronte di una doglianza sul punto prospettata in appello senza alcuna specificità critica tanto da dover essere ritenuta inammissibile da questa Corte ( con giudizio reso ora per allora) e conseguente indifferenza al fine della pretermissione valutativa del tema da parte della Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.