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Ordinanza — n. 41208/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded complaint regarding sentencing and lack of typical mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41208/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeal by Zaccone and Barbera inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the Second Instance Court failed to recognize typical mitigating circumstances in their sentencing determination. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning sufficient, logical, and based on a proper examination of the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if the complaint is manifestly unfounded because the contested judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense's submissions.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded typical mitigating circumstances sentencing determination sufficient reasoning attenuazione della pena punibilità sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZACCONE NATALE nato a MESSINA il 22/06/1986 BARBERA ALESSANDRO nato a MESSINA il 25/01/1987 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Natale Zaccone e Alessandro Barbera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata nell'interesse dei due prevenuti, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche, è manifestamente infondata atteso che la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.