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Ordinanza — n. 41205/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise penalty arguments on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41205/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Monday Ighodaro inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his liability for crimes under Articles 336 and 340 of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances and a reduced sentence. The court rejected these claims because the first ground was merely a repetition of previously examined arguments, while the second was precluded by the failure to raise it during the appeal phase.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and repetitive of prior rulings, or if substantive arguments were not raised in the appeal act.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection preclusion of appeal arguments repetition of prior rulings procedural preclusion criminal law sospensione di pena azione civile inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Artt. 336 e 340 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDAY IGHODARO nato il 01/03/1986 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Monday Ighodaro ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 336 e 340 cod. pen., ritenuti avvinti dalla continuazione, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano il primo generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed il secondo (sulla pena) non consentito, poiché precluso dalla mancata previa deduzione con l'atto di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e tnsore Orla / D E POSITA CANcH I I O 2 NO o