Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41204/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding Article 385 criminal code inoffensiveness claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41204/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Filippo Giacalone's appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal liability under Article 385 of the Penal Code. Giacalone argued his conduct was harmless, but the appellate court correctly identified this as a generic argument already rejected with sound legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and Giacalone was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; A cassation appeal based on generic arguments regarding the inoffensiveness of conduct, which have already been properly examined and rejected by the court of first instance, is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 385 Penal Code inoffensiveness defense generic appeal grounds inadmissible cassation criminal liability restrizione di libertà riduzione della pena assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE FILIPPO nato a ERICE 11 17/09/1994 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Filippo Giacalone ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di una censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag.

2) in ordine alla pretesa inoffensività della condotta, correttamente ritenuta riconducibile, invece, nell'ambito di applicazione dell'art.385 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere esté is re Il Pres nte Orlane( Oh Angel stanzo / / , _ DEPos IN C.1 N c