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Ordinanza — n. 41203/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and failing to substantiate alleged reasoning defects regarding joint criminal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint cassation appeals by Picciolo and Zagami inadmissible, condemning them to pay procedural costs. The appellants' arguments were deemed absolutely generic, merely restating a presumed reasoning defect without specific factual or legal grounds. Consequently, the court upheld the lower court's finding of their joint responsibility under Article 372 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Cassation appeals must be specific and substantiated, failing if they merely generically allege reasoning defects without concrete grounds.

Parole chiave

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joint criminal responsibility Article 372 Penal Code generic cassation appeal inadmissible appeal procedural costs reasoning defect Corte di Cassazione falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
art. 372 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICCIOLO PAOLO nato a MESSINA il 06/06/1998 ZAGAMI TOMMASA nato a MESSINA il 01/02/1978 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Paolo Picciolo e Tommasa Zagami hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 372 cod. pen., confermando la pena loro inflitta in primo grado di otto mesi di reclusione ciascuno, condizionalmente sospesa.

Rilevato che i ricorsi presentati in maniera congiunta si rivelano assolutamente generici, limitandosi, con formule di stile, semplicemente ad enunciare un preteso vizio di motivazione riferito oltre tutto alla pronuncia complessivamente considerata. Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere elt nsore Il Pres ente OrlancJ9tilJcìI Angelo nzo D E POS1T IN CANUTI O 2 NO IL CANCELLIER ESP