Ordinanza — n. 41202/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISALLI SANTO nato a MESSINA il 23/05/1982 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Santo Visalli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ne ha affermato la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., condannandolo alla pena di nove mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41202/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i motivi dedotti si rivelano inammissibili o manifestamente infondati, il primo postulando una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio, il secondo una indebita rivalutazione delle risultanze probatorie, mentre manifestamente infondato è il terzo riguardante la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., attesa la palese assenza, sulla base della mera contestazione, di profili di arbitrarietà nella condotta dei pubblici ufficiali. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISALLI SANTO nato a MESSINA il 23/05/1982 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Santo Visalli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ne ha affermato la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., condannandolo alla pena di nove mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano inammissibili o manifestamente infondati, il primo postulando una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio, il secondo una indebita rivalutazione delle risultanze probatorie, mentre manifestamente infondato è il terzo riguardante la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., attesa la palese assenza, sulla base della mera contestazione, di profili di arbitrarietà nella condotta dei pubblici ufficiali. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere ensore Il Presi nte Orla I ni • Angelo t zo D E POSIT T IN CANCII I lk! 02 NOV IL CA