Ordinanza — n. 41199/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZAKRI SAID (CUI 04SRAVM) nato il 22/08/1980 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la elazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; n Rilevato che, .con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Milano, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Said Bouzakri ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena .di due anni di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del Rilevato che il motivo (mancanza di motivazione sulla dosimetria della pena) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41199/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena .di due anni di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del Rilevato che il motivo (mancanza di motivazione sulla dosimetria della pena) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZAKRI SAID (CUI 04SRAVM) nato il 22/08/1980 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la elazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; n Rilevato che, .con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Milano, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Said Bouzakri ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena .di due anni di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del Rilevato che il motivo (mancanza di motivazione sulla dosimetria della pena) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere ep nsore Il Presi ente Orlan i Angelo ostanzo ./k) D E PO S I TATA IN LANCI-lin:I 02 NOV 2 IL CANC111.