Ordinanza — n. 41198/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENSE GIANMICHELE nato a SASSARI il 21/08/1993 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; • Rilevato che Gianmichele Pensè ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41198/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; • Rilevato che Gianmichele Pensè ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENSE GIANMICHELE nato a SASSARI il 21/08/1993 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; • Rilevato che Gianmichele Pensè ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa.
Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato, attesa la congrua motivazione svolta dalla Corte di merito in ordine alla ribadita rilevanza della contestata recidiva, fondata su una pericolosità sociale comprovata da numerosi precedenti specifici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere eis nsore Il Pre de e Orla Angelo nzo 1: i' OS ii C.\L11 L i n 02 NOV I