Ordinanza — n. 41197/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICILANO LUIGI CONSIGLIO nato a SAN SEVERO il 12/05/1984 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOt dato avv. o alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Luigi Consiglio Cicilano circa la pena da irrogargli in ordine ai delitti di cui agli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di un anni e sette mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41197/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso non rientrano tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICILANO LUIGI CONSIGLIO nato a SAN SEVERO il 12/05/1984 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOt dato avv. o alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Luigi Consiglio Cicilano circa la pena da irrogargli in ordine ai delitti di cui agli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di un anni e sette mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso non rientrano tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere estesore Il Pres