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Ordinanza — n. 41196/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41196/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41196/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELAJ GENTJIAN nato il 09/02/1980 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOI dato avv2 alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Selaj Gentjan circa la pena da irrogargli in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41196/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali indennizzo per detenzione ingiustificata detenzione di stupefacenti alleggerimento della pena spese di detenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELAJ GENTJIAN nato il 09/02/1980 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOI dato avv2 alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Selaj Gentjan circa la pena da irrogargli in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso non rientrano tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consiglie e s