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Ordinanza — n. 41194/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible due to lack of specificity and prior review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41194/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the lower court had already rejected them based on the offender's personal motives, companionship, criminal history, and prior sentence reduction. The court ruled the appeal inadmissible because the argument merely reproduced issues already decided by the trial judge without providing the concrete specificities required by law.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it merely reproduces issues already decided by the lower court without providing the concrete specificities required by law.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal lack of concrete specificity Article 62-bis Penal Code procedural inadmissibility evasione all'obbligo di contribuzione deduzione per spese elusione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
Art. 62-bis c.p.
art. 385 c.p
art. 62-bis c.p
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Musarra Francesco nato a Paternò il 01.09.1973 avverso la sentenza del 1 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle modalità della violazione commessa per motivi personali e in compagnia di altri due soggetti, della personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali (anche specifici) e del fatto che il prevenuto aveva già beneficiato del minimo edittale della pena;

Considerato, inoltre, che tale motivo risulta privo di concreta specificità non indicando neppure il ricorrente le ragioni in forza delle quali la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigl'er e t sore ,, tj Il Presi ente