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Ordinanza — n. 41192/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41192/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41192/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HALOUI EL HABIB nato il 25/05/1977 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che El Haloui El Habib ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione e 21.000,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41192/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione e 21.000,00 euro di multa.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata controllo della detenzione capacità di subire la carcerazione commisurazione della pena per stupefacenti sostanze soggette a restrizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HALOUI EL HABIB nato il 25/05/1977 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che El Haloui El Habib ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione e 21.000,00 euro di multa.

Rilevato che entrambi i motivi dedotti si rivelano inammissibili, postulando una indebita rivalutazione delle emergenze probatorie preclusa al giudice di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 slttembre 2022 Il consigliere‘; es ensore Il Presi nte Orla Angelo ZO DE[ IN GANC