Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding drug trafficking intent and lack of personal use evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued that the evidence failed to prove the drugs were not for personal use, but the court found this argument generic and already addressed by the trial judge. The decision relied on the existence of rudimentary drug trafficking accounting, which negated the claim of exclusive personal use.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITOLANO GIULIO nato a TRANI il 06/10/1985 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giulio Vitolano ha presentato n orso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto «di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa.
Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale, soprattutto a fronte del rilevato rinvenimento di una rudimentale contabilità del traffico illecito delle sostanze droganti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigheré\stnsore Il Pres ente Orl Angelo fostanzo DE O S ! T .\