Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41189/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41189/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41189/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTILI GIULIO nato a ROMA il 06/11/1966 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giulio Rotili ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli nella misura di sei mesi e venti giorni di reclusione e 3.333,00 euro di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41189/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli nella misura di sei mesi e venti giorni di reclusione e 3.333,00 euro di multa.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena sanzioni penali precedenti penali rilevanti gravità della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTILI GIULIO nato a ROMA il 06/11/1966 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giulio Rotili ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli nella misura di sei mesi e venti giorni di reclusione e 3.333,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata esclusione della recidiva, a fronte dei plurimi precedenti penali già gravanti a carico dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e tensore Il Presid t Orland Angelo C