Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of new arguments regarding minor drug possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Wang Guanping's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against a second-instance confirmation of his conviction for possessing 28.470 grams of shabu, claiming the act should be classified as minor under specific legal provisions. The court rejected these arguments as generic and repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic, manifestly unfounded, and merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG GUANPING nato il 21/09/1976 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Wang Guanping ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa.
Rilevato che l'unico, seppur articolato, motivo dedotto si rivela oltre che manifestamente infondato, anche generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata qualificazione del fatto (detenzione di 28,470 gr. lordi di shaboo) di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R. (v. pag. 2 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consiglieregInsore O r