Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint violating procedural code article 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Giovanna Di Tonno inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's confirmation of her criminal liability and sentence under specific penal code articles, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as the sole ground was too generic and merely aimed to delay the finality of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; A cassation appeal based on a generic complaint regarding the violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible as it lacks specific grounds and serves only to delay the res judicata of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TONNO GIOVANNA nato a NAPOLI il 16/05/1975 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giovanna Di Tonno ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 81, quarto comma e 99, quarto comma, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatale in primo grado nella misura di un anno e otto mesi di reclusione e 2.333,00 euro di multa.
Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso - con cui lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - si rivela del tutto generico e come tale verosimilmente volto a dilazionare il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.