Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise conditional suspension issue in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of conditional suspension and challenged the conviction for a mental defect, but the Court found these arguments generic and previously addressed. Crucially, the Court ruled that the issue regarding conditional suspension was precluded because it was not raised during the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the appellant fails to raise a specific legal issue, such as the applicability of conditional suspension, during the appeal proceedings, rendering the matter precluded for review at the cassation level.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARUTA FABIO nato a FROSINONE il 08/01/1993 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Fabio Aruta ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita sussistenza del reato a fronte dell'allegata sussistenza di un vizio di mente nonché alla congruità della peraltro modesta pena conseguita; quanto, invece, al punto della mancata applicazione della sospensione condizionale, la questione resta preclusa dalla mancata previa deduzione in appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere es re Il Pre/ente Orl o t Angele ostanzo DE POSI IN