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Ordinanza — n. 41182/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41182/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41182/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMROUNI HOUSSAM EDDINE nato il 04/09/1978 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Houssam Eddine Hamrouni ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41182/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore divieto di trattamenti inumani condono delle spese procedurali cosa generica motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMROUNI HOUSSAM EDDINE nato il 04/09/1978 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Houssam Eddine Hamrouni ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. motiv. sent. impugnata) in ordine al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere eslinsore Il Prefi,Øente Orlan Angelq1dQstanzo D E POS \Ti 02 NOV 2 IL CANCELLI