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Ordinanza — n. 41177/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; appeal court correctly rejected generic mitigating circumstances due to crime gravity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41177/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Ferrara inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Ferrara challenged the appellate court's confirmation of his responsibility for a crime under specific articles of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected this argument as generic because the lower court had already properly evaluated the lack of such circumstances based on the crime's gravity and absence of favorable indicators.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990; A generic appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning adequately addresses the gravity of the conduct and the absence of favorable indicators.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances cassation appeal inadmissibility penal code articles gravity of conduct procedural costs commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA FRANCESCO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 14/01/1973 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Francesco Ferrara ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di otto anni di reclusione e 80.000,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato dalla rilevante gravità della condotta e dalla assenza di concreti indici favorevoli valutabili in favore dell'imputato (v. pag. 2 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere etrsore Il Presi Orlapdo Angelo ost nzo D E POSI T cAcl 0 2 hi0V Ig IL CACE1,