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Ordinanza — n. 41176/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41176/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41176/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTANTINO DANIELE nato a SIRACUSA il 21/08/1994 TRIMARCHI DANILO nato a MESSINA il 27/01/1993 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Daniele Costantino e Danilo Trimarchi hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando le pene ritenute di giustizia loro inflitte in primo grado.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 41176/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando le pene ritenute di giustizia loro inflitte in primo grado.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti importazione di stupefacenti condono delle spese procedurali spese di detenzione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTANTINO DANIELE nato a SIRACUSA il 21/08/1994 TRIMARCHI DANILO nato a MESSINA il 27/01/1993 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Daniele Costantino e Danilo Trimarchi hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando le pene ritenute di giustizia loro inflitte in primo grado.

Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione sia alla ribadita destinazione della sostanza stupefacente a successiva cessione sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che alla dosimetria delle pene (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consiglier e nsore Il Presk nte O rIrldp oni Angelo anzo IL COCEO. Rtr.