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Ordinanza — n. 41175/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding increased penalty under Art. 81 of Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41175/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Christian Titas inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for an increased penalty under Article 81 of the Criminal Code, but the court found the grounds generic and unrelated to the specific facts of the case. Consequently, the lower court's confirmation of responsibility and the original sentence were upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; Art. 364 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not relate to the specific facts or the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection increased penalty Article 81 procedural costs award criminal code interpretation imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 81 c.p.
Art. 364 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TITAS CHRISTIAN nato a NAPOLI il 23/07/1993 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che bstian Titas ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto, concernente l'aumento di pena ai sensi dell'art.81 cpv. cod. pen., si rivela generico, nel senso di eccentrico rispetto sia alla contestazione - che non contempla condotte plurime astrattamente valutabili in termini di reato continuato - sia alle statuizioni della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere stensore I