Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-palesely eccentric legal qualification of conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fatjon Cardaku inadmissible, upholding the lower court's conviction. The appellant argued for a different legal qualification of his conduct, but the court found this argument merely formal and not sufficiently eccentric or manifestly erroneous. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990: An appeal based on a different legal qualification is inadmissible unless the qualification is palesely eccentric or constitutes a manifest error, excluding mere evaluative disagreements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDAKU FATJON nato il 02/05/1984 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Perugia, previa sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Fatjon Cardaku ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e due mesi di reclusione e 2.00,00 euro di multa in continuazione, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso (erronea qualificazione giuridica della condotta in relazione all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.), è solo formalmente ammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., considerato che la possibilità di ricorrere per tale ragione residua solo nei casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex pluribus v.
Sez. 3, sent. n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971) ovvero in casi di errore manifesto (Sez. 1, sent. n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare nella misura di tremila euro.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e esore Il Pres Orlan Angelo biatanzo D E POS TATA cAM-21:. O 2