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Ordinanza — n. 41173/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41173/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41173/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAM MISBA (C.U.I. 01L181S) nato a PALESTINA( ISRAELE) il 01/06/1976 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Salam Misba ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro anni di reclusione e 3.443,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41173/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 01L181S) nato a PALESTINA( ISRAELE) il 01/06/1976 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Salam Misba ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro anni di reclusione e 3.443,00 euro di multa.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti abuso di sostanze traffico qualificato di eroina sanzioni penali sostanze soggette a restrizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAM MISBA (C.U.I. 01L181S) nato a PALESTINA( ISRAELE) il 01/06/1976 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Salam Misba ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro anni di reclusione e 3.443,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela manifestamente infondato in ordine all'invocata sussistenza del fatto di lieve entità ma in relazione a fattispecie (detenzione di gr. 72,732 di eroina) riguardo alla quale la Corte territoriale ha congruamente argomentato (pag. 1 motiv.) la sussistenza del delitto in addebito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consiglier'à stensore