Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding drug possession liability and sentencing reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Makoj Mouhssin inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his criminal liability under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law and the reduction of his sentence to nine months. The court rejected the appeal because the grounds raised were generic and merely reproduced criticisms already adequately examined and dismissed by the lower courts with correct legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide new arguments distinct from those already thoroughly examined and rejected by the court of first instance or appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKOJ MOUHSSIN nato il 13/05/1986 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Makoj Mouhssin ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di nove mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa.
Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità ed alla non configurabilità dell'uso personale della sostanza drogante (v. pag. 3 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e ore Il Pres nte Orl Angelo es