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Ordinanza — n. 41170/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding admissibility of drug analysis report under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41170/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Destro's appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal responsibility for drug-related offenses. Destro argued against the re-quantification of his sentence based on a drug analysis report that was admitted to the trial file by mutual agreement of the parties. The court rejected this argument as generic, noting that the admissibility of the report had already been thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 493, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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generic appeal grounds drug analysis report admissibility of evidence criminal procedure code re-quantification of sentence sostanze chimiche commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 600 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESTRO GIOVANNI nato il 11/03/1971 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; $: • Rilevato che Giovanni Destro ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla piena utilizzabilità dell'atto processuale in questione (referto analisi sulla sostanza stupefacente), in quanto acquisito al fascicolo del dibattimento su accordo delle parti (art. 493, comma 3, cod. proc. pen.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore