Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41169/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as complaint only criticized sentence without alleging illegality under Art. 364, para. 1, lett. a, c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41169/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cheikh Touré inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant merely criticized the appellate court's sentence length without alleging any legal illegality, which is the sole ground for admissibility under the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that the complaint lacked the necessary legal foundation to proceed to a merits review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, para. 1, lett. a, c.p.p.; Art. 365, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely criticizes the sentencing without alleging illegality, as the sole ground for admissibility requires a specific claim of legal error.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility criticism of sentence allegation of illegality Criminal Procedure Code procedural costs sentenza penale pene condizionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a, c.p.p.
Art. 365, c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE CHEIKH (C.U.I. 054C9313) CHEIKH nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Cheikh Touré ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso non appare consentito, limitandosi a censurare la misura della pena conseguita senza, però, allegarne l'illegalità, unico profilo che avrebbe reso astrattamente ammissibile la doglianza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigli re Il Presi O Angelo D E POS .-\ T A O 2 NOV