Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and prior rejection of exculpatory defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Hakim Amouchi inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment that upheld his criminal responsibility for a crime under Article 73, paragraph 5, of the 1990 DPR, while reducing his sentence to four months and a €600 fine. The court rejected the appeal because the sole ground raised was generic, merely repeating a complaint already thoroughly examined and dismissed with sound legal arguments by the lower court, which had refused the exculpatory defense of Article 131-bis of the Penal Code due to the appellant's prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 131-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce complaints already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOUCHI HAKIM nato il 31/03/1993 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Hakim Amouchi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione e 600,00 euro di multa.
Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela generico, in quanto riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque infondata, avendo la Corte territoriale negato l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione dei precedenti penali ostativi gravanti sull'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere it )estensore Il Presi nte Orlando II ni Angelo gØstanzo , i, poslT .\ ,\ Lf I\ cA\CI-1.1 I A- 2 14T4 IL