Cassation appeal dismissed for generic and unfounded grounds regarding criminal liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Claudio Del Moro inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal liability. The appellant argued against the validity of the victim's complaint, the application of specific exemptions, and the granting of a suspended sentence, but these arguments were deemed generic and already properly addressed by the appellate judge. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 388, sesto comma, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds are generic and manifestly unfounded, as they merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL MORO CLAUDIO nato a ANCARANO il 20/03/1956 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Claudio Del Moro ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 388, sesto comma, cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di 516,00 euro di multa, condizionalmente sospesa.
Rilevato che tutti i motivi dedotti si rivelano generici, oltre che manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine: alla ritenuta validità della querela proposta dalla persona offesa (v. pagg. 3-4 sent); alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato (v. pag. 4); alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.; al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale (in realtà conseguito); alla non applicazione della non menzione (per tutti i predetti punti, v. pag. 4).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere s ore Il Presidftte Orl illnlV Angelo C tanzo IL