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Ordinanza — n. 41166/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41166/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41166/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALBERTO SILVIA nato a CHIETI il 14/01/1983 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Silvia D'Alberto ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen., confermando la pena irrogatale in primo grado nella misura di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 41166/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen., confermando la pena irrogatale in primo grado nella misura di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale ricorso di annullamento controllo della commisurazione della pena recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALBERTO SILVIA nato a CHIETI il 14/01/1983 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Silvia D'Alberto ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen., confermando la pena irrogatale in primo grado nella misura di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa.

Rilevato che tutti i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita idoneità della condotta a configurare il delitto di calunnia (pag. 6-7 sent.), per non tacere della circostanza che le doglianze formulate si svolgono prevalentemente in punto di fatto, tese come tali a conseguire una indebita rivalutazione delle risultanze probatorie; idem è a dirsi, infine, delle invocate ma non riconosciute attenuanti generiche (pag.

8) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere estensore Il Presi nte Oda Ioni Angelo ctanzo D E POSITATA CANCli 02 NOV 2022 IL CANC