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Ordinanza — n. 41165/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; court rejects failure to apply exemption under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41165/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Emiator Francis inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Francis argued that the Court of Appeal of Genoa incorrectly failed to apply the exemption provided in Article 131-bis of the Penal Code regarding the crime under Article 73, paragraph 5, of DPR No. 309 of 1990. The court rejected this claim as the appeal's grounds were generic and merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to provide new arguments distinct from those already examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection Art. 131-bis Penal Code exemption from criminal liability procedural costs award false dichiarazioni senza giuramento testimonianza della vittima confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMIATOR FRANCIS nato il 22/05/1994 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Emiator Francis ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione e 600,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consiglier ensore Il Presid nte Orl oni Angelo C stanzo D E POSIT IL