Ordinanza — n. 41164/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGRILLI ALBERTO nato a PESCARA il 19/06/1983 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Alberto Angrilli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque anni reclusione e 12.000,00 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41164/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo dedotto si rivela generico, poiché in primo luogo riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità ed inoltre implicante una indebita rivalutazione degli elementi di prova; idem è a dirsi della contestata confisca del denaro in sequestro, motivatamente ribadita dalla Corte di merito in relazione alla sproporzione dell'importo rispetto al reddito dell'imputato (art. 85-bis d.P.R. cit.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGRILLI ALBERTO nato a PESCARA il 19/06/1983 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Alberto Angrilli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque anni reclusione e 12.000,00 euro di multa.
Rilevato che il primo motivo dedotto si rivela generico, poiché in primo luogo riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità ed inoltre implicante una indebita rivalutazione degli elementi di prova; idem è a dirsi della contestata confisca del denaro in sequestro, motivatamente ribadita dalla Corte di merito in relazione alla sproporzione dell'importo rispetto al reddito dell'imputato (art. 85-bis d.P.R. cit.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consig)ie.eslsore Il P esiente Ang D E POSIT.\T:\ Ce\c1:.1 O NO 20 2 IL