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Ordinanza — n. 41163/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding drug possession not meeting personal use exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41163/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug possession. The appellant argued that the joint possession of over 35 grams of hashish and marijuana should be excluded from criminal liability under the personal use exception, but the court found this argument generic and already adequately examined. The court rejected the claim because the factual assessment regarding the lack of personal use intent was deemed indisputable and legally sound by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 75, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; Art. 62, comma 4, c.p.: A cassation appeal based on generic reiteration of arguments already rejected by the court of first instance regarding the exclusion of criminal liability for drug possession under the personal use exception is inadmissible.

Parole chiave

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drug possession personal use exception joint possession cassation inadmissibility generic appeal grounds commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti spese di detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 75, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
2-3 sent.) non rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 75, st.
Art. 62, comma 4, c.p.
(uso personale); idem è a dirsi dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZIZ EL HA3 nato il 17/03/1973 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Aziz El Haj ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa.

Rilevato che il primo motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata esclusione della responsabilità in ordine ad una condotta (detenzione congiunta di hashish e marijuana per oltre 35 gr. di sostanza drogante) ritenuta in maniera congrua e argomentata (v. pag. 2-3 sent.) non rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 75, st. d.P.R. (uso personale); idem è a dirsi dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., non riconosciuta dalla Corte di merito sulla scorta di ineccepibili valutazioni insindacabili in sede di legittimità (v. pag. 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settemb