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Ordinanza — n. 41162/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding drug possession not constituting personal use under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41162/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal responsibility for drug possession. The appellant argued that his detention of 25 grams of hashish should be excluded from criminal liability as personal use, but the court found this argument generic and already adequately examined. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to provide new, specific grounds to overturn the established legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 75, comma 1, d.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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drug possession personal use exception cassation inadmissibility generic grounds hashish quantity detenzione di stupefacenti consumo di canapa commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 75, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
4 sent.) non rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 75, st.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA MARCO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 03/08/1987 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Marco Lanza ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

Rilevato che il primo motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata esclusione della responsabilità in ordine ad una condotta (detenzione di 25 gr. di hashish, principio attivo al 30%) ritenuta in maniera congrua e argomentata (v. pag. 4 sent.) non rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 75, st. d.P.R. (uso personale); idem è a dirsi delle invocate ma non riconosciute attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 nsore Il Presi e Angelo nzo DEPO