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Ordinanza — n. 41161/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; lower court correctly applied personal use exception to drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41161/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tonino Berghella inadmissible, upholding the second-instance judgment. The appellant argued for the exclusion of criminal responsibility regarding the possession of 75 grams of hashish, claiming it fell under the personal use exception. The court rejected this as a generic argument, noting the lower court had already thoroughly examined and dismissed similar claims with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 75, st. d.P.R. n. 309 del 1990: A cassation appeal based on generic arguments that merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection drug possession personal use hashish quantity threshold lower court reasoning review pena per traffico di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 75, st. d.P.R. n. 309 del 1990
3 sent.) non rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 75, st.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGHELLA TONINO nato a PESCARA il 23/08/1988 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Tonino Berghella ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli nella misura di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata esclusione della responsabilità in ordine ad una condotta (detenzione di 75 gr. di hashish) ritenuta in maniera congrua e argomentata (v. pag. 3 sent.) non rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 75, st. d.P.R. (uso personale) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il cons.gliere e e sore P esidente Or ilJQji ng lo Costanzo D E POSITAT O CA(.1"1LIALRI